Atti osceni in luogo pubblico e costituzione di parte civile

Il caso 

Il Tribunale di Venezia riteneva un uomo responsabile per il reato di atti osceni in luogo pubblico ammettendo la costituzione di parte civile sia della persona offesa che delle persone danneggiate da tale reato.

L’imputato ricorreva per cassazione a mezzo del difensore di fiducia deducendo “erronea ammissione della costituzione di parte civile in relazione al reato di atti osceni delle due persone maggiorenni, quali persone danneggiate dal reato, e conseguente illegittima liquidazione delle spese di assistenza in favore delle medesime”. 

Secondo il legale “l’offesa del pudore che mantiene penalmente rilevante un atto osceno in luogo pubblico è unicamente quella riferibile al sentimento comune dei minori” e non di persone maggiorenni. 

Nella premessa il Collegio ricorda che “è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448 c.p.p., comma 2-bis”. 

La Suprema Corte tuttavia ricorda che “legittimato a costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato non è solo colui che è soggetto passivo del reato (il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice) ma anche il danneggiato, cioè, colui che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato”. 

Il Tribunale di Venezia applicando correttamente tale principio, ha ammesso la costituzione sia della persona offesa che delle persone danneggiate dal reato. 

Con la sentenza n 18936/21 del 14 maggio la Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.