Sospetto covid nella famiglia del difensore: lecita la richiesta di rinvio dell’udienza

Il caso 

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da un uomo, in relazione alla pena detentiva che quest’ultimo doveva scontare.
Nel respingere il beneficio penitenziario richiesto dal condannato, il Tribunale di sorveglianza “richiamava la gravità dei fatti di reato per i quali l’istante era stato condannato e l’incompletezza del processo di rivisitazione critica del suo vissuto criminale, che imponeva di formulare una prognosi negativa sull’idoneità della misura alternativa invocata ad assolvere alle sue finalità di prevenzione speciale”

Avverso questa ordinanza l’uomo, a mezzo dei suoi legali, ricorreva per cassazione, lamentando la mancata considerazione da parte del Tribunale di sorveglianza del “legittimo impedimento del difensore del ricorrente – presentato all’udienza 14/10/2020 e riguardante la presenza di un soggetto con ‘sospetto Covid’ nel suo nucleo familiare – per effetto del quale doveva essere dichiarata la nullità assoluta e insanabile dell’ordinanza adottata all’esito di tale udienza”. 

Il Collegio osserva che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il difensore del ricorrente, presentava un’istanza di rinvio per legittimo impedimento, “documentando la presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con ‘sospetto Covid’, per il quale, a seguito di consultazione medica, veniva ordinata la sottoposizione a tampone”.

La Suprema Corte ricorda che in materia di legittimo impedimento difensivo, l’art. 420-ter c.p.p., comma 5, prevede che il giudice “provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato (…)”.

La disciplina dell’udienza del procedimento di sorveglianza “deve essere applicata integralmente al rappresentante del detenuto, al quale devono essere riconosciute tutte le garanzie processuali previste per il suo assistito dal combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 420-ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell’udienza laddove sia legittimamente impedito”. 

I Giudici di terzo grado affermano che nel caso di specie, l’avvocato del ricorrente, “davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, documentava con apposita certificazione medica di essere legittimamente impedito a presenziare all’udienza del 14/10/2020, rappresentando la presenza nel suo nucleo familiare di un soggetto con ‘sospetto Covid’, per il quale, a seguito di apposita consultazione medica, veniva ordinata la sottoposizione a tampone”. 

Questa istanza difensiva veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Roma, senza che si facesse riferimento, nel provvedimento impugnato, delle ragioni “giustificative del respingimento”.

Con la sentenza n. 21139/21 del 28 maggio la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.