Aspirapolvere “Kirby” venduta come presidio elettromedicale: è frode?

Il caso

La Corte d’Appello di Firenze in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze rideterminava la pena inflitta ad alcuni imputati per aver venduto l’aspirapolvere Kirby “come prodotto avente le caratteristiche di presidio elettromedicale approvato dal Ministero della Sanità e con conseguente possibilità per l’acquirente di beneficiare delle relative detrazioni fiscali”.

Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia lamentando che “nessuno degli agenti aveva mai decantato caratteristiche terapeutiche, proprie degli apparecchi elettromedicali e dei presidi medico- chirurgici”. 

Secondo la difesa “Kirby” era stato presentato “solo come un aspirapolvere particolarmente potente, in grado di assicurare una profonda pulizia che avrebbe tutelato chi soffriva di allergie”.

La Corte di legittimità aveva già stabilito la differenza tra la truffa contrattuale ed il reato di frode in commercio, “precisando che la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa è stato determinante per la conclusione del contratto, mentre la frode in commercio si perfeziona sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici, qualora venga poi consegnata una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita (Cass. n. 40271/15), o anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione (Cass. n. 44274/05), essendo il bene giuridico tutelato il leale esercizio dell’attività di commercio, per cui la condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto (Cass. n. 48026/14)”.

Nella vicenda di specie tutti i ricorrenti hanno sostenuto che “gli apparecchi aspirapolvere consegnati erano quelli mostrati nelle sedute dimostrative, la cui potenza era sottolineata per i migliori risultati di pulizia e quindi di salubrità dell’ambiente domestico, per cui non sussisterebbe nessuna frode nell’oggetto consegnato all’acquirente, che si identificava appunto in quello mostrato”.

I giudici di primo e secondo appello si sono inoltre limitati ad osservare che le argomentazioni proposte dalle difese circa la mancata induzione in errore sulle qualità del prodotto non erano pertinenti “perché non era contestata la truffa”.

Risultano inoltre fondate le doglianze inerenti alla mancata motivazione “circa il ruolo di ciascun imputato rispetto al reato contestato”. 

Non sono stati per nulla chiariti infatti, “né si evincono neppure dalla lettura della parte motiva della sentenza di primo grado, le specifiche condotte poste in essere da ciascun ricorrente”.

Con la sentenza n. 23101/21 dell’11 giugno la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione e annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.