Anziana truffata da finta “guida spirituale”

Il caso

Un uomo veniva condannato a “due anni e otto mesi di reclusione” dalla Corte d’Appello di Torino e dal Tribunale di Torino per essersi reso reo di “circonvenzione di incapace” ai danni di un’anziana signora che lo considerava “suo padre spirituale pur non essendo un religioso”.

La donna, fortemente suggestionabile dalle “tematiche della spiritualità religiosa”, accondiscendeva pienamente alle richieste economiche dell’imputato.

Facendo leva sulla religiosità dell’anziana e proponendo la realizzazione di opere di beneficenza, il finto “santone” era riuscito ad ottenere cinquantamila euro. 

Con una parte di questo denaro era stato acquistato un camper intestato a nome dell’uomo.

Il legale del finto “santone” proponeva ricorso per cassazione affermando che da una diversa analisi del rapporto tra il suo cliente e la donna, era chiaro che ella non presentasse alcuna “minorata capacità”. 

Il difensore continuava  specificando che “i bonifici, effettuati dalla donna verso destinatari residenti all’estero, sono stati compiuti per un profitto giusto, ossia al fine di sbloccare una presunta eredità cui lui aveva diritto, ma sulla base di un meccanismo truffaldino di cui egli è stato vittima”.

Sull’intestazione del camper a nome del suo assistito il legale dichiarava che si trattava di “una semplice conseguenza del fatto che è stato lui a guidarlo, poiché la donna non se la sentiva di condurre un mezzo di tali dimensioni”. Sta di fatto che “il bene non è mai uscito dalla disponibilità della donna”. 

La Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui “il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione”. 
I Giudici aggiungono che “con la previsione dell’articolo 643 del Codice Penale il legislatore ha inteso tutelare soprattutto quei soggetti che, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o di deficienza psichica, sono facilmente determinabili al compimento di atti pregiudizievoli”.

Importante ricordare secondo la Corte che la perizia psichiatrica “ha rilevato la significativa riduzione del potere di normale discernimento della persona offesa nella relazione con l’uomo, che considerava il suo padre spirituale – pur non essendo egli un religioso –, una riduzione tale da rendere la donna particolarmente suggestionabile sulle tematiche della spiritualità religiosa e accondiscendente alle richieste economiche dell’uomo”.

I Giudici ritengono palese che l’anziana donna sia “un soggetto che presenta una potenziale suggestionabilità particolare” ed è evidente dalla lettura della “falsa corrispondenza informatica” che l’uomo se ne sia approfittato.

Con la sentenza n. 9105/21 del 5 marzo la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.