Adesione all’astensione dalle udienze via PEC

Il caso

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano concordavano nella condanna di un imputato per il reato di rapina.

L’avvocato dell’uomo proponeva ricorso per cassazione sottolineando come la Corte d’Appello avesse celebrato il dibattimento nonostante egli avesse notificato via PEC la sua adesione all’astensione dalle udienze. Secondo l’avvocato vi era stata una violazione della legge e delle norme processuali.

Con la sentenza n. 37142/20 del 22 dicembre la Suprema Corte dichiara il ricorso fondato affermando che le comunicazioni via PEC non sono irricevibili e possono essere prese in considerazione dal giudice se di sua attenzione. Resta il divieto per le parti di trasmettere comunicazioni, istanze e notificazioni varie a mezzo PEC.

La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 3 del codice di autoregolamentazione, emanato ai sensi dell’art. 2-bis l.n. 146/1990, prevede che la dichiarazione di astensione dalle udienze possa essere trasmessa nella cancelleria del giudice o nelle segreteria del PM.
È ammissibile quindi notificare e trasmette l’adesione di cui sopra anche a mezzo PEC.

La Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano