Reato per il padre che mantiene solo i figli nati dalla nuova relazione

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Viola gli obblighi di assistenza familiare il padre che non versa il mantenimento ai figli minori nati dal primo matrimonio ed il mero richiamo alla messa in liquidazione dell’azienda datrice di lavoro, appare insufficiente a dimostrare l’impossibilità di far fronte agli adempimenti. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sent. n. 11161 del 2019, confermando la condanna ex art. 570 c.p. ad un padre che aveva omesso di versare l’assegno di mantenimento fissato dal Giudice civile, in sede di separazione coniugale, per il mantenimento della moglie e dei figli minorenni.

Gli Ermellini rammentano infatti che lo stato di bisogno di un figlio minorenne è presunto dalla legge e non è vanificato o eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l’altro genitore, perché persiste l’obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli minorenni (cf. Cass. n. 27051/2008). Inoltre, nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, sono compresi, nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano di soddisfare altre complementari esigenze della vita quotidiana, ad es., l’abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto e di comunicazione, eccetera (cfr. Cass. n. 49755/2012).

Per escludere la responsabilità, spiegano gli Ermellini, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p. deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti. L’imputato avrà dunque l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, ma non vale a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato seguito a tali principi, precisando in maniera adeguata che le difficoltà economiche del ricorrente non erano state in alcun modo provate. Non viene ritenuto sufficiente il richiamo alla messa in liquidazione della società presso la quale lavorava, posto che ciò “stride con la circostanza che l’imputato abbia iniziato una nuova relazione dalla quale ha avuto due figli ai quali non ha mai fatto mancare i mezzi di sussistenza”.