“Affido” dell’animale domestico

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In caso di contrasto tra le parti, il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione.

La fattispecie in esame riguarda la sottoposizione alla omologa del Tribunale di Como di un accordo di separazione consensuale fra coniugi i quali, privi di prole e di beni in comune, nonché entrambi autosufficienti sul piano economico, avevano unicamente disposto in merito alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura di un animale domestico, nella specie un cane, nonché  le modalità di frequentazione dello stesso.

Il Tribunale ha rilevato che le condizioni di separazione relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico e non contrastano con alcuna norma cogente e pertanto non ha ravvisato alcun ostacolo alla relativa omologa.

Quanto alle condizioni relative alla frequentazione in via alternata e la responsabilità sull’animale domestico, il giudice sottolinea l’utilizzo improprio di termini di regola utilizzati per i figli come “affidamento, collocazione”. Sempre con specifico riferimento alle sole condizioni aventi ad oggetto il rapporto di ciascun coniuge col cane, il decreto in commento distingue fra separazione giudiziale e separazione consensuale. Afferma che nel primo caso, caratterizzato dal contrasto fra i coniugi circa le condizioni di frequentazione con l’animale, “il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi”. Nel secondo caso invece, il Tribunale, in presenza di condizioni di separazione concordate fra i coniugi, ritiene che, come normativamente previsto, vi sia unicamente la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione, e cioè – in mancanza, come nella specie, di prole – quella di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico. La compatibilità sussiste non soltanto per la parte degli accordi avente ad oggetto questioni di natura economica (mantenimento e cura del cane), ma anche per la parte delle condizioni di separazione aventi ad oggetto il rapporto di frequentazione con lo stesso, e ciò, “pur invitandosi le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico”.

In conclusione si auspica sul piano legislativo la diffusione di una concezione che definisca l’animale come vero e proprio soggetto di diritti e non semplicemente come “cosa”, ovvero come “bene” in senso giuridico.