Nella causa di separazione o divorzio, la domanda per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento deve essere presentata all”atto introduttivo, altrimenti la richiesta è tardiva e pertanto inammissibile. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 5/5/2016 per cui il coniuge che inizialmente non abbia presentato istanza per ottenere l’assegno di mantenimento non puó modificare il proprio animus in corso di giudizio e presentarla quando ormai l’atto processuale inziale è stato depositato.
Anche nelle cause di separazione e divorzio infatti devono applicarsi i comuni principi del processo civile: i principi della domanda e del contraddittorio guidano lo svolgimento del processo e l’attribuzione dell’assegno divorzile è subordinata alla domanda di parte. Tale domanda non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell’assegno medesimo. Per accertare infatti se sia stata o meno proposta, il giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Nella fattispecie, negli atti introduttivi il ricorrente aveva chiesto l’accertamento negativo del diritto all’assegno divorzile della moglie, la quale si era opposta e, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio, essendo deceduto l’ex coniuge, aveva riassunto il giudizio nei confronti degli eredi formulando formalmente domanda di assegno.
Pertanto, se neppure per implicito può desumersi la formulazione di una richiesta di condanna al mantenimento, il giudice non potrà pronunciarsi su di essa.
Nessuna domanda tardiva in corso di giudizio può essere presentata. Tuttavia è prevista la possibilità di una modifica della sentenza di separazione o divorzio con rideterminazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento: affinché ciò si verifichi è necessario che muti la situazione reddituale di uno dei due coniugi, mutamento che pertanto deve essere successivo alla sentenza stessa e non poteva essere prevedibile in precedenza. Si deve trattare quindi di fatti sopravvenuti, i quali abbiamo condotto ad uno squilibrio tra i redditi delle due parti in causa.