Il Tribunale di Milano, sez. IX, con decreto del 7 gennaio 2018, pronunciatosi in ambito di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli (ex art. 337-quinquies c.c.), condanna la madre alle misure di coercizione indiretta (ex art. 614-bis c.p.c.) per il fatto di ostruire i rapporti padre-figlio.
Il ricorrente aveva infatti chiesto al giudice meneghino di accertare gli atteggiamenti impeditivi della madre alla loro frequentazione e di ampliare e regolamentare nuovamente il suo diritto di visita verso il figlio. In giudizio, anche in seguito alla perizia disposta dal CTU, si rileva una situazione piuttosto conflittuale tra i due genitori, nonché la scarsa consapevolezza di entrambi circa le rispettive quote di responsabilità in ordine al raggiungimento di accordi nell’interesse del minore. Pertanto, il Tribunale conferma sia l’affidamento del minore al Comune, attribuendo espressamente a questi la facoltà, in caso di mancato accordo tra i genitori, di assumere decisioni nel suo interesse, sia il suo collocamento preferenziale presso la madre.
A tutto ciò si aggiunge la condanna per la madre ex art. 709-ter c.p.c., con l’invito a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole e ostativa alla frequentazione padre-figlio; la condanna, ex officio, in base all’art. 614-bis c.p.c., alla corresponsione al ricorrente di una somma di denaro per tutte le volte in cui il minore sia «costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva»; ancora, la condanna al pagamento di un ulteriore somma per tutte le volte in cui – in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino -, non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata lui assegnata.