L’assegno divorzile può essere ridotto in appello?

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In appello può essere disposta riduzione dell’assegno divorzile per sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute e per l’elevato costo della vita della città di residenza dell’obbligato.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9 gennaio 2020, n. 174, nel caso di una moglie che aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di un assegno divorzile, il quale in appello è stato ridotto sulla base di nuovi elementi di fatto emersi nel corso del giudizio.

Tali circostanze, prese in esame dalla Corte territoriale, riguardavano l’elevato costo della vita nella città in cui l’obbligato risiedeva e i maggiori costi per cura e assistenza dovute al peggioramento delle sue condizioni di salute. Ulteriore elemento era rappresentato dall’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, che in precedenza conviveva con il padre

La donna ricorreva quindi in Cassazione lamentando la violazione dell’art 5 comma 6, L. n. 898 del 1970, perché la Corte d’Appello avrebbe posto, a base della decisione, le circostanze nuove e non la situazione fissata nella decisione di primo grado impugnata.

La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Infatti non ha errato la Corte territoriale prendendo in considerazione nel giudizio di appello i nuovi fatti verificatisi: nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici, se intervengono in corso di causa, devono essere esaminati nel corso del giudizio, alla luce della regola rebus sic stantibus.

Tale principio si applica anche al caso in cui i presupposti del diritto all’assegno di mantenimento maturino nel corso del giudizio. Secondo la Cassazione, non può verificarsi in tal senso alcuna preclusione, poiché la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, o della separazione, comportano la possibilità di modularne la misura al sopraggiungere di nuovi elementi di fatto. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto.