Assegno di divorzio: la proposta in Parlamento

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È stato assegnato alla Commissione di Giustizia il nuovo ddl che stabilisce con chiarezza i criteri da seguire per determinare gli assegni divorzili. L’esame del provvedimento dovrebbe iniziare già a partire dal mese di settembre.
L’assegno assume una nuova veste nell’enunciazione delle sue finalità: con la riscrittura del sesto comma dell’articolo 5 della legge n. 898 del 1970 la proposta di legge individua, infatti, lo scopo di tale emolumento nel riequilibrare, per quanto possibile, “la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi”.
Successivamente si individuano in termini specifici i criteri che il giudice dovrà adottare nel valutare l’attribuzione dell’assegno. Nel dettaglio, in rapporto alla durata del matrimonio, devono essere prese in considerazione:

• le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi versano in seguito allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• il contributo personale ed economico fornito da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e comune;
• il patrimonio e il reddito di entrambi;
• la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale;
• l’impegno nella cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti;
• il comportamento complessivamente adottato da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

La proposta di legge prevede, inoltre, che – tenuto conto di tutti i predetti criteri – il giudice può predeterminare la durata dell’assegno, circoscrivendo la sua corresponsione nel tempo. Si tratta di una particolarità verificabile ad esempio nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti e non durature.
Il testo attualmente in Parlamento, infine, chiarisce che l’assegno divorzile cessa di essere dovuto nei casi di nuove nozze, di unione civile o di una stabile convivenza del richiedente, precisando che l’obbligo non sorge nuovamente a seguito di separazione, di scioglimento dell’unione civile o di cessazione della convivenza.