L’assegno divorzile può essere compensato con altri crediti

  • Categoria dell'articolo:Diritto di Famiglia
  • Tempo di lettura:2 min di lettura

La Corte d’Appello di Ancona, in recenti orientamenti, ha precisato che l’assegno di mantenimento e divorzile non è un “credito alimentare” in senso tecnico, consentendo quindi la compensazione dei crediti.

Ha inoltre confermato che la revoca dell’assegno per figli maggiorenni indipendenti decorre dalla domanda e ha ribadito il diritto alla restituzione delle somme versate se l’assegno viene revocato.

Ecco i punti chiave emersi dalle sentenze della Corte d’Appello di Ancona:
Natura dell’Assegno: Secondo la Corte, gli assegni di mantenimento/divorzili non godono del divieto di compensazione previsto per i crediti alimentari (artt. 1246, n. 5, e 447 c.c.), quindi possono essere compensati con altri crediti.

Restituzione Somme: In caso di revoca dell’assegno di mantenimento, le somme indebitamente percepite devono essere restituite.
Figli Maggiorenni: La revoca del mantenimento per figli maggiorenni economicamente indipendenti decorre dalla data di proposizione della domanda (sentenza n. 1017 del 1° agosto 2025).

Proporzionalità e Rimborso: In caso di mancato versamento da parte di un genitore, l’altro ha diritto al rimborso della quota (proporzionale ai tempi di permanenza).

Nuova Unione/Convivenza: La convivenza stabile con un nuovo partner può far venir meno il diritto all’assegno.
Specifici casi recenti:
La Corte ha confermato in alcuni casi l’assegno di mantenimento per il coniuge e il figlio, definendo le somme (es. €2.000 + €600).
Ha rigettato richieste di regresso (rimborso) per periodi pregressi in sede di divorzio se non avanzate precedentemente.