Divorzio: il tradimento non si può provare direttamente per testimoni

  • Categoria dell'articolo:Diritto di Famiglia
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura

Il Tribunale di Milano con la sentenza del 18/01/2017 chiarisce che la prova dell’esistenza di una relazione extraconiugale non può essere fornita direttamente per testimoni. Questi possono infatti essere interrogati solo sui fatti storici, dai quali è possibile desumere che il tradimento si sia effettivamente verificato.

Nel caso di specie, il giudice meneghino ha ritenuto inammissibili numerosi capitoli di prova presentati dalle parti, alcuni perché di tenore negativo, altri perché irrilevanti ai fini della decisione, altri ancora perché generici o valutativi. E proprio “valutativo” è stato ritenuto un capitolo formulato dal marito, con il quale veniva richiesto al testimone di pronunciarsi circa la sussistenza di una relazione adulterina della moglie. Il tribunale ha precisato che il testimone può limitarsi a riportare i fatti, sulla base dei quali successivamente si potrà dedurre l’esistenza di una relazione illegittima.

Si tratta di un quadro probatorio piuttosto carente in cui deve ritenersi non sussistente alcun nesso eziologico tra la presunta relazione extraconiugale della moglie e l’irreversibile disgregazione del rapporto coniugale, la quale sembra essere stata invece la conseguenza di un rapporto ormai definitivamente fallito. La domanda di addebito della separazione alla moglie, formulata dal marito, deve essere quindi respinta per carenza di adeguate prova di condotte. La sussistenza di un rapporto adulterino è un fatto valutativo, il quale deve essere sottratto dalla libera interpretazione dei testimoni, astanti solo di fatti empirici. Ciò posto i tribunale accoglie la domanda di separazione personale dei coniugi e rigetta quella di addebito della separazione alla moglie.