Divorzio: a chi viene assegnata la casa coniugale se il figlio maggiorenne non è autosufficiente economicamente?

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Con la sentenza n. 23473/20 del 27 ottobre la Cassazione ha stabilito legittima l’assegnazione della casa coniugale all’ex moglie se il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente torna dalla madre nei weekend.

Dopo che il Tribunale aveva assegnato la casa coniugale alla moglie e obbligato il marito al pagamento di un assegno di mantenimento di 2000 euro mensili al figlio e di un assegno di mantenimento sempre di 2000 euro a favore dell’ex moglie, in Appello vi era stata la sola riduzione delle spese di mantenimento a favore dell’ex moglie a 400 euro mensili.

L’uomo e la donna propongono ricorso per cassazione. Il primo sostiene che «in presenza di figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, non si può ritenere necessaria la tutela dell’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuto, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate». La seconda per contestare la riduzione della quota di mantenimento a 400 euro mensili

La Suprema Corte respinge entrambi i ricorsi ritenendo

  1. sacrosanta la riduzione dell’assegno divorzile nei confronti dell’ex moglie;
  2. il saltuario ritorno del figlio alla casa coniugale durante i weekend soddisfa «il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione».

La Cassazione, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale comparata dei genitori conferma inoltre l’assegno mensile di 2000 euro al figlio.