Apprendistato senza limiti d’età

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L’ “Apprendistato di qualificazione e riqualificazione” di cui all’articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 recita “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”

Qual è la vera novità a regime?

La possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i beneficiari del trattamento di disoccupazione senza tener conto di alcun limite d’età.

Con la Circolare del 14 novembre 2018 n. 108 l’ INPS è intervenuta riepilogando la normativa riguardante tutte le tipologie di apprendistato, mettendo in risalto i requisiti di accesso per l’apprendistato in esame.

I percettori di

  • Naspi
  • Aspi
  • MiniAspi,
  • indennità speciale di disoccupazione edile
  • indennità di disoccupazione per le collaborazioni coordinate e continuative Dis-Coll

possono essere assunti con contratto di lavoro di apprendistato di qualificazione e riqualificazione senza limiti d’età.

A chi non sono riferite le assunzioni?

A tutto coloro che abbiano presentato istanza per il riconoscimento del trattamento economico medesimo e che siano in possesso del titolo alla prestazione.

La qualificazione o riqualificazione che l’apprendista senza limiti d’età deve raggiungere è il punto cruciale per l’apprendistato in questione. L’impresa e/o datore di lavoro hanno l’obbligo di erogare la formazione essenziale utile all’acquisizione di competenze delle quali si fa richiesta nei contratti collettivi di riferimento.

L’Interpello del Ministero del lavoro n. 5/2017 è intervenuto in materia di formazione (di base e trasversale) rivolta all’apprendistato professionalizzante chiarendo che nel caso di contratto di apprendistato senza limiti d’età la formazione di base e trasversale risulta non necessaria qualora la stessa sia stata acquisita dal lavoratore nelle precedenti esperienze lavorative.