Vizi della cosa venduta: azione di garanzia e prescrizione

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazioni con la sentenza n. 18672/2019 hanno chiarito che anche con manifestazioni extragiudiziali di volontà, si interrompe la prescrizione dell’azione di garanzia.

La pronuncia de qua trae origine da una richiesta riduzione del prezzo dei beni acquistati, risultati affetti da vizi. L’azione era stata intrapresa da un’azienda agricola che aveva convenuto in giudizio la ditta venditrice di una partita di piante affette da virosi. L’attrice chiedeva, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., la riduzione del prezzo della merce acquistata dalla convenuta, salvo il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. In particolare, esponeva di aver provveduto alla restituzione di una parte delle piante acquistate e di aver reiterato la denuncia per vizi con diverse raccomandate, ma la venditrice, senza dare riscontro, aveva proceduto per il recupero coattivo del credito residuo. Costituitasi in giudizio, la convenuta aveva eccepito la tardività della denuncia dei vizi e la conseguente decadenza dalla garanzia, nonché la prescrizione dell’azione.

Il giudice di prime cure ha accolto la domanda di riduzione del prezzo. Tale pronuncia, è stata poi confermata in appello; avverso detta sentenza di merito, la parte venditrice ha proposto ricorso per cassazione.

La questione di particolare importanza prospettata dalla Seconda Sezione della Suprema Corte, riguarda l’individuazione degli atti idonei a interrompere la prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, ai sensi dell’art. 2943 c.c. e ss., ovvero quale effetto possa essere riconosciuto agli atti stragiudiziali interruttivi e se gli stessi possano inibire il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all’art. 1492 c.c., comma 1. La risoluzione di tale questione è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite.

Nell’analizzare il caso in oggetto, il Collegio ha precisato che l’azione di garanzia per i vizi e la mancanza di qualità dovute si prescrive in un anno dalla consegna ex art. 1495 c.c., comma 3: tale termine prescrizionale abbreviato inizia a decorrere dal momento della consegna, ma, qualora essa non venga accettata, non decorre, poiché il rifiuto dell’acquirente non consente di considerare eseguita la prestazione.

In tema di prescrizione, poi, le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile la disciplina generale, con la conseguente operatività, tra l’altro, delle ordinarie cause di interruzione e di sospensione. Orbene, nel caso di specie è ammissibile l’interruzione della prescrizione con un atto stragiudiziale, atteso che l’interruzione si limita a far perdere ogni efficacia al tempo già trascorso prima del compimento dell’atto, senza interferire con il modo di essere del diritto.

Ebbene, rigettato integralmente il ricorso, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495 c.c., comma 3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 c.c., comma 1”.