Coppia omosessuale e pensione di reversibilità

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Il caso

La Corte d’Appello di Milano riconosceva ad un uomo la pensione di reversibilità a seguito della morte del compagno, convivente e titolare di una pensione di vecchiaia anticipata corrisposta da Inarcassa (Ente di previdenza di architetti e ingegneri).

Nello specifico i giudici di secondo grado affermavano che «il diritto al trattamento di reversibilità – costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, comprese quelle omosessuali stabili, che essendo escluse dal matrimonio non hanno potuto ufficializzare la propria relazione familiare – andava riconosciuto al partner superstite in applicazione diretta dell’art. 2 Cost.; a ciò hanno aggiunto che il riconoscimento del diritto ad un trattamento omogeneo a quello dalla legge già assicurato alla coppia coniugata poteva essere operato, senza necessità di investirne la Corte Costituzionale, direttamente dal giudice comune in presenza di specifiche situazioni».

Avverso tale sentenza ricorre presso la Suprema Corte Inarcassa denunciando tra gli altri motivi «violazione degli artt. 11 e 12 preleggi e della L.n. 6 del 1981, art. 7, che espressamente sancisce che la pensione di reversibilità spetta al coniuge e agli altri soggetti ivi indicati e che nello stesso senso è anche l’art. 24 del Regolamento generale di previdenza di Inarcassa».

La parte ricorrente osserva che «solo di recente – con la L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20 – è stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso, norma inapplicabile retroattivamente».

I Giudici ritengono il ricorso fondato giacché sia la L.n. 6/1981, contenente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti, sia i regolamenti adottati a seguito della privatizzazione di Inarcassa dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 509/1994, prevedono «la pensione di reversibilità a favore del coniuge e dei figli del professionista già pensionato o in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione». 

Sulla base di tale normativa il controricorrente non può quindi conseguire la pensione di reversibilità. 

Con la L.n. 76 del 2016 prosegue la Suprema Corte «è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile anche tra persone dello stesso sesso “quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.”; detta legge disciplina altresì le convivenze di fatto. L’unione tra persone dello stesso sesso si costituisce attraverso una dichiarazione effettuata davanti all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni; inoltre, l’art. 1, comma 20, ha esteso il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso». 

La normativa del 2016 risulta inapplicabile alla vicenda di specie «atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge» ed «essendo il partner dell’odierno controricorrente deceduto in data anteriore».

L’iscrizione alle liste istituite dal Comune di Milano inoltre «non vale a superare la necessità di un preesistente rapporto giuridico formalizzato nei modi sanciti della citata L. n. 76 del 2016, art. 1, commi 2 e 3, rapporto giuridico che qui per definizione manca».

Con la sentenza n. 24694/21 del 14 settembre la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.