Voli cancellati a giugno 2025, scattano i rimborsi ma non sono automatici

  • Categoria dell'articolo:Diritto Civile
  • Tempo di lettura:3 min di lettura

Nel weekend del 28 e 29 giugno si è verificato un blocco aereo senza precedenti nel Nord Italia, con centinaia di voli annullati o dirottati e migliaia di passeggeri bloccati. Secondo le ricostruzioni, il motivo sarebbe da ricercare in un guasto tecnico ai sistemi radar del centro ENAV che gestisce l’area nord-occidentale, che ha comportato la sospensione delle operazioni di gestione del traffico aereo in ben sei scali strategici: Milano Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle, Pisa e Modena.
Secondo i dati ENAC, sono stati coinvolti 320 voli, mentre migliaia di viaggiatori si sono trovati a dover modificare i propri piani improvvisamente, con conseguenti disagi e spese impreviste. Chiunque abbia subito ritardi o cancellazioni durante l’emergenza può fare affidamento sul Regolamento (CE) n. 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri nei viaggi aerei. Anche se l’origine del disservizio non dipende direttamente dalla compagnia – come in questo caso – il vettore è comunque obbligato a fornire assistenza immediata e gratuita.
Questa include:
– pasti e bevande adeguati in relazione all’attesa;
– sistemazione in hotel, qualora sia necessario il pernottamento;
– trasporti da/per l’alloggio;
– supporto per comunicare con familiari o servizi di emergenza;
– rimborso delle spese sostenute, se documentate e ragionevoli.

Nessun risarcimento se il problema è fuori dal controllo della compagnia. È importante chiarire che, in caso di circostanze eccezionali come guasti tecnici a infrastrutture di controllo del traffico aereo, non è previsto alcun indennizzo economico da parte della compagnia. In questo caso, infatti, non sussiste una responsabilità diretta del vettore. In altre parole, quando i disagi non sono direttamente causati dal vettore, quest’ultimo non è tenuto a risarcire i passeggeri, ma solo a prestare assistenza e a rimborsare le spese sostenute durante l’attesa.

Quando un volo viene cancellato, i passeggeri hanno diritto a scegliere tra tre soluzioni, valide anche in presenza di eventi straordinari, purché il preavviso sia stato insufficiente: rimborso totale del biglietto; riprotezione su un altro volo diretto alla destinazione finale nel più breve tempo possibile; partenza posticipata a una data più conveniente per il passeggero.
Se la compagnia non è in grado di offrire un’alternativa tempestiva, il viaggiatore può organizzarsi autonomamente con altri mezzi – aerei, ferroviari o su gomma – e ottenere il rimborso completo, allegando le relative ricevute.
Debbono essere conservate tutte le ricevute per le spese sostenute. Dalla bottiglietta d’acqua all’hotel per trascorrere la notte, ogni voce, affinché possa essere rimborsata, dev’essere documentabile e coerente con l’emergenza. Le compagnie aeree sono, infatti, tenute a coprire i costi sostenuti dai viaggiatori, purché ragionevoli e ben giustificati.