Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio destinato a influenzare la prassi di numerose piattaforme di vendita online: la mera selezione di una casella di spunta – il cosiddetto “flag” – non è idonea a validare una clausola vessatoria inserita in un contratto stipulato via web; è necessaria, invece, una firma elettronica qualificata.
La pronuncia si incentra sull’applicazione dell’art. 1341, comma 2, del Codice civile ai contratti conclusi telematicamente. Tale disposizione impone che le clausole vessatorie – quali le limitazioni di responsabilità, le deroghe alla competenza territoriale e le restrizioni al diritto di recesso – siano oggetto di un’approvazione specifica e distinta rispetto al resto del contratto, tradizionalmente realizzata mediante la cosiddetta “doppia firma”.
La Cassazione ribadisce che tale obbligo non decade in ambito digitale: ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003, le norme ordinarie sulla formazione dei contratti si applicano anche all’invio telematico dell’ordine; di conseguenza, anche online la clausola vessatoria richiede un’approvazione esplicita.
Richiamando un precedente (Cass. n. 9413/2021), la Corte distingue tra firma elettronica semplice (o “digitale leggera”) e firma digitale avanzata o qualificata. La prima riguarda dati elettronici utilizzati come metodo di autenticazione, sufficienti a soddisfare il requisito della forma scritta salvo i casi soggetti alla forma ad substantiam (art. 1350 del Codice civile). La seconda garantisce un legame univoco con il firmatario attraverso strumenti sotto il suo esclusivo controllo.
Per l’approvazione di una clausola vessatoria è necessaria una prima conferma, solitamente effettuata tramite codice OTP (One Time Password) inviato via SMS o e-mail e inserito dal cliente sulla piattaforma. La semplice selezione della casella di spunta non è idonea a tal fine: il clic meccanico su un checkbox non assicura un consenso consapevole, specifico e riconducibile con certezza al contraente, poiché chiunque potrebbe agire in sostituzione del titolare dell’account.
La Corte di Cassazione ha pertanto stabilito che, nei contratti telematici tra professionisti concernenti beni o servizi della società dell’informazione, la clausola vessatoria deve essere espressamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2 c.c., mediante firma digitale; la mera spunta della relativa casella non è sufficiente.
