Cattivi odori? Pizzeria condannata

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La Corte di Cassazione con la sentenza  n. 45255 del 26/10/2016 stabilisce che integrano la molestia olfattiva i cattivi odori che siano idonei ad essere avvertiti anche a finestre chiuse dai vicini. Così si esprime la Corte, respingendo il ricorso proposto dalla titolare di una pizzeria la quale era stata condannata, nel giudizio di merito, al pagamento di un’ammenda e al risarcimento dei danni alla parte civile in relazione al reato di cui all’articolo 674 c.p.

L’imputata, accusata di avere recato disturbo agli inquilini residenti negli appartamenti posti al di sopra del locale, a causa degli odori derivanti dalla cottura delle pizze, aveva promosso ricorso per Cassazione. La ricorrente sosteneva che gli odori caratteristici della pizza sarebbero stati inidonei a cagionare molestie olfattive, tanto che nessuno dei testimoni avrebbe qualificato come insopportabili le esalazioni provenienti dal locale, e che la parte civile avrebbe dovuto essere estromessa dal processo penale avendo instaurato il giudizio civile ex articolo 844 c.c.

La Suprema Corte ha rigettato le censure della ricorrente riscontrando una convergenza delle prove testimoniali nell’affermare che i cattivi odori derivanti dalla cottura delle pizze nell’esercizio commerciale si avvertivano anche a finestre chiuse, nel vano scala, nel garage e persino all’interno degli appartamenti sovrastanti. Ciò, oltre il limite delle normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., che fungerebbe da parametro per valutare la rilevanza penale o meno delle emissioni di cui all’art. 674 c.p.

Poiché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori-soglia in materia di odori, la molestia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile qualora sia accertato il superamento del limite della normale tollerabilità ex articolo 844 c.c. (Cass. Pen., Sezione III, sentenza n. 27562 del 1° luglio 2015), senza che a tale fine sia necessario disporre perizia, potendo il giudice logicamente trarre da prove di altra natura (per esempio, testimoniale)  elementi per ritenere l’oggettiva sussistenza del reato. Pertanto, laddove si tratti di odori molesti, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità degli stessi può fondarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratti di soggetti a diretta conoscenza dei fatti.

Nel caso in esame la Corte ha applicato il principio secondo cui “l’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta tollerabilità”. Ed anche il connesso principio secondo cui “ qualora difetti la possibilità di accertare oggettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti”.

Quanto alle censure processuali, del pari respinte, la Corte ha ricordato che, a norma dell’articolo 75, comma 3, c.p.p., se l’azione risarcitoria è proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione. L’introduzione del giudizio civile infatti non provoca l’estromissione della parte civile dal giudizio penale, essendo prevista la sospensione del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio penale.