Bolletta del gas, spetta al fornitore dimostrare il corretto funzionamento del contatore

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In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante. Spetta invece al fruitore dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto. E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6562 del 2019.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale si è inammissibilmente limitata a ritenere sufficiente la prova della circostanza costituita dalla continuità della fornitura di gas nel periodo relativo al rilevamento dei consumi o all’atto dell’emissione delle fatture poste a fondamento del credito azionato in giudizio, senza alcun riferimento, neppure indiretto, alla decisiva circostanza relativa al regolare funzionamento (non già, genericamente, dell’impianto in sè, bensì) dei contatore dell’impianto, di per sè destinata a dar conto dell’effettiva entità della fornitura effettuata e indicata a fondamento del corrispettivo rivendicato dalla società somministrante.
Conseguentemente, in assenza di tale prova, la decisione impugnata deve ritenersi effettivamente assunta in violazione dell’art. 2697 c.c., essendosi la stessa risolta in una sostanziale inversione dell’onere probatorio imposto al creditore di prestazioni rese a titolo di somministrazione, avendo il giudice a quo accolto la pretesa creditoria del somministrante senza verificare l’avvenuta dimostrazione, da parte dello stesso, del regolare funzionamento del contatore dell’impianto di erogazione del gas.

Sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso principale – e l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla controparte – la Corte dispone la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello.