Nel contesto di un’attività difensiva articolata attraverso più gradi di giudizio, l’incarico deve essere considerato nella sua globalità. La nuova procura conferita al medesimo difensore per il grado successivo non determina, di per sé, l’esaurimento della vicenda, bensì integra la prosecuzione del rapporto professionale già instaurato. Ne consegue che, anche ai fini della liquidazione del compenso e della decorrenza della prescrizione, si deve far riferimento alla complessiva vicenda processuale e al momento in cui essa può dirsi effettivamente conclusa.
La Corte ( ord.n. 12998/2026) ha esaminato il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta incompatibilità tra l’eccezione di prescrizione presuntiva e alcune difese formulate dai resistenti ed ha ritenuto che, nel caso concreto, i resistenti si fossero limitati a sostenere che il credito professionale era stato corrisposto e che le lettere inviate nel 2019 non avessero efficacia interruttiva, in quanto successive alla maturazione della prescrizione.
Il nucleo centrale dell’ordinanza riguarda il terzo motivo di ricorso, che la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato. La questione verteva sulla determinazione del termine triennale di prescrizione presuntiva per le competenze dell’avvocato, in particolare se decorresse dalla data di pubblicazione della sentenza che aveva definito il giudizio, oppure dalla data in cui la decisione era divenuta definitiva, o ancora dall’ultima prestazione professionale eseguita dal difensore.
La Corte ha richiamato l’art. 2957, comma 2, c.c., il quale stabilisce che, per le competenze dovute agli avvocati, il termine di prescrizione decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Nel caso di affari non terminati, il termine decorre dall’ultima prestazione professionale.
La Corte di Cassazione ha precisato che la “decisione della lite” deve essere interpretata come la sentenza non impugnabile che pone fine definitivamente alla causa. Pertanto, la semplice pubblicazione della decisione non è sufficiente, qualora questa sia ancora suscettibile di impugnazione.
In sintesi, il principio giuridico ricavabile è il seguente: il termine triennale di prescrizione presuntiva, previsto dagli artt. 2956 e 2957 c.c., decorre dalla decisione della lite, intesa come sentenza non più impugnabile che chiude definitivamente la causa. Qualora l’affare non possa considerarsi terminato, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione professionale svolta in esecuzione del contratto di patrocinio, includendo l’attività funzionale alla definitività della decisione, quale la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.
