La clausola con la quale, nei contratti tra professionista e consumatore, viene derogato il foro del consumatore si presume vessatoria sino a prova contraria

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14292 del 15.06.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la procura per intimare una diffida ad adempiere deve sempre essere rilasciata in forma scritta. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza che in oggetto, a sezioni unite, ha composto un contrasto esistente sul tema tra i vari collegi di legittimità Secondo le sezioni Unite poiché la diffida ad adempiere deve essere rivolta all’inadempiente per iscritto, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato a essere risolto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6802 del 19.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha stabilito che la clausola con la quale, nei contratti tra professionista e consumatore, viene derogato il foro del consumatore (residenza o domicilio dello stesso), è vessatoria fino a prova contraria e cioè nel caso in cui il professionista riesca a privare che la deroga al foro sia stata oggetto di trattativa specifica dotata dei requisiti di individualità serietà ed effettività Per la Corte la clausola con la quale si deroga al c.d. foro del consumatore, stabilendosi come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, è presuntivamente vessatoria, incombe quindi al professionista dare la prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga al foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2 lett. u), d. lgs. n. 206 del 2005, è stata oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti dell’individualità serietà ed effettività ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatori età della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in cui ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005 (esclusivamente) si sostanzia la vessatori età della clausola o del contratto