Nel nostro ordinamento, ogni soggetto acquisisce la capacità giuridica al momento della nascita e la perde al momento della morte. Quindi, quando parliamo di capacità giuridica facciamo riferimento all’attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici, in altre parole essere soggetto di diritti e di obblighi.
La capacità giuridica si distingue dalla capacità di agire, ossia l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici idonei a produrre effetti nella sua sfera giuridica. La capacità di agire si acquisisce al raggiungimento della maggiore età, ossia al compimento del diciottesimo anno d’età.
Ne consegue che un soggetto, per compiere validamente atti aventi valore legale – come, ad esempio, la firma di un contratto – necessita della capacità di agire. Pertanto, i minori non possono impegnarsi autonomamente in rapporti contrattuali rilevanti, salvo che intervenga un genitore o tutore legale, oppure che si tratti di operazioni di modesta entità proporzionate alla loro età e grado di maturità.
Ne consegue che un soggetto, per compiere validamente atti aventi valore legale – come, ad esempio, la firma di un contratto – necessita della capacità di agire. Pertanto, i minori non possono impegnarsi autonomamente in rapporti contrattuali rilevanti, salvo che intervenga un genitore o tutore legale, oppure che si tratti di operazioni di modesta entità proporzionate alla loro età e grado di maturità.
Un contratto stipulato da un minore, senza assistenza o autorizzazione dei rappresentanti legali, non è nullo, ma può essere annullato. Questo significa che il contratto produce effetti temporaneamente validi, che però possono essere invalidati su richiesta:
- dei genitori o del tutore, durante la minore età;
- del minore stesso, una volta divenuto maggiorenne, entro un termine di cinque anni;
- degli eredi del minore, qualora quest’ultimo non abbia potuto esercitare tale diritto.
Una recente pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme ha confermato questi principi in un caso legato ad acquisti digitali.
Immaginiamo dunque che un figlio tredicenne, con una carta prepagata ricaricata dai genitori per piccole spese, compri uno smartphone dal valore di centinaia di euro su un sito di e-commerce. Se il pagamento avviene all’insaputa dei genitori, il contratto può essere contestato ed è possibile richiederne l’annullamento, dietro restituzione del bene acquistato – se integro – con conseguente rimborso dell’importo speso.
Immaginiamo dunque che un figlio tredicenne, con una carta prepagata ricaricata dai genitori per piccole spese, compri uno smartphone dal valore di centinaia di euro su un sito di e-commerce. Se il pagamento avviene all’insaputa dei genitori, il contratto può essere contestato ed è possibile richiederne l’annullamento, dietro restituzione del bene acquistato – se integro – con conseguente rimborso dell’importo speso.
Vediamo, dunque, cosa può fare un genitore quando scopre che il figlio minorenne ha effettuato una spesa online a sua insaputa:
- contattare tempestivamente il venditore, preferibilmente tramite PEC o raccomandata, segnalando che l’acquirente era un minore non autorizzato;
- chiedere formalmente l’annullamento del contratto, specificando l’assenza della capacità di agire da parte dell’acquirente;
- prepararsi alla restituzione del bene, che dovrà essere in condizioni integre e, se possibile, avvalendosi di spedizione tracciabile;
- richiedere il rimborso dell’importo pagato, anche se il pagamento è avvenuto con una carta intestata al minore.
Tuttavia, non tutti i contratti conclusi dal minore sono annullabili. Invero, l’art. 1426 del c.c. introduce un’eccezione: se il minore ha agito con l’intento deliberato di nascondere la propria età – ad esempio falsificando un documento d’identità – il contratto potrebbe non essere più annullabile. Tuttavia, non si configura un raggiro sufficiente a precludere l’annullamento allorquando il minore, in sede di acquisto, mette una semplice spunta a una casella in cui si dichiara di avere almeno 18 anni. Quando, però, il minore falsifichi documenti per aggirare controlli sull’età, allora il venditore potrebbe opporsi all’annullamento, sostenendo di essere stato ingannato in modo doloso.
