Nel caso specifico sottoposto all’attenzione del giudice, la ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva per l’ingresso nel Corpo della Guardia di Finanza. Durante la fase di accertamento sanitario, tuttavia, la sottocommissione medica ha rilevato due elementi che hanno determinato la dichiarazione di non idoneità: il primo riguardava la presenza di un tatuaggio sull’avambraccio sinistro, ritenuto visibile con l’uniforme di servizio; il secondo riguardava alcune valutazioni sulla personalità della ricorrente, giudicata dai medici non perfettamente conforme ai requisiti richiesti. Sulla base di tale valutazione, è stata disposta l’esclusione dal concorso. La ricorrente ha deciso, pertanto, di impugnare la decisione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Nel ricorso, ha sostenuto che il tatuaggio non fosse deturpante per il corpo, né incompatibile con il decoro dell’uniforme. Inoltre, ha evidenziato di aver già avviato un trattamento laser per la sua rimozione. In sintesi, al fine di riacquisire il posto di lavoro, la ricorrente ha tentato di dimostrare che la problematica fosse in via di risoluzione.
I giudici hanno ricordato che nei concorsi pubblici la disciplina fondamentale è quella contenuta nel bando, che nel linguaggio giuridico viene definita lex specialis. Si intende, pertanto, la normativa che – con appositi criteri, requisiti e modalità – regola la singola procedura selettiva.
Nel caso in esame, il bando di concorso presentava una formulazione precisa e rigida. Esso stabiliva, infatti, che i tatuaggi costituiscono causa di esclusione qualora risultino visibili con qualsiasi uniforme in uso. Il significato pratico di tale disposizione era univoco: la sottocommissione medica non era tenuta a valutare il significato del tatuaggio, il suo valore estetico o l’eventuale impatto sull’immagine dell’istituzione.
L’unico accertamento richiesto, ai fini della valutazione dell’idoneità del partecipante alla procedura selettiva e al successivo impiego, risultava di gran lunga più semplice. Occorreva, infatti, verificare se il tatuaggio fosse o meno visibile indossando la divisa della Guardia di Finanza. In caso affermativo, l’esclusione scattava automaticamente e senza indugio.
Come precedentemente accennato, inoltre, la rimozione del tatuaggio non era sufficiente. Uno dei punti centrali della decisione riguardava proprio il tentativo della candidata di dimostrare di aver avviato il processo di cancellazione del tatuaggio. Per il tribunale, tale elemento non poteva incidere sull’esito della selezione.
In termini pratici, ciò significa che i requisiti fisici, richiesti per partecipare a una procedura selettiva, devono essere posseduti in un momento preciso, che normalmente coincide con la scadenza del termine per la presentazione della domanda o con il momento degli accertamenti sanitari.
