Quesiti multipli: la violazione dell’anonimato non annulla la procedura

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Tar Catania, sentenza n. 2103 del 24.08.2011

Il Tar Catania con la sentenza in esame ha precisato che la violazione della regola dell’anonimato in un concorso con soluzione di quesiti a risposta multipla non fa scattare l’invalidazione della procedura concorsuale. Questo perché l’eventuale e astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire ex se causa di nullità quando non risulta che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altro candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata. Il principio è stato affermato dal Tar di Catania con la sentenza n. 2103 del 24 agosto scorso. I giudici amministrativi hanno anche affermato che nella fattispecie in esame caratterizzata dall’incerta incidenza della presunta violazione procedimentale sullo svolgimento delle prove, l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale impone l’individuazione di un punto di equilibrio per evitare che il rimedio a un’ingiustizia si traduca in una generalizzata e più grave ingiustizia nei confronti dei candidati che hanno regolarmente svolto l’esame.