E’ ammesso al concorso in polizia il candidato con tatuaggio non visibile

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Tar Catania, sentenza n. 2103 del 24.08.2011

Il Tar Catania con la sentenza in esame ha precisato che la violazione della regola dell’anonimato in un concorso con soluzione di quesiti a risposta multipla non fa scattare l’invalidazione della procedura concorsuale. Questo perché l’eventuale e astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire ex se causa di nullità quando non risulta che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altro candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata. Il principio è stato affermato dal Tar di Catania con la sentenza n. 2103 del 24 agosto scorso. I giudici amministrativi hanno anche affermato che nella fattispecie in esame caratterizzata dall’incerta incidenza della presunta violazione procedimentale sullo svolgimento delle prove, l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale impone l’individuazione di un punto di equilibrio per evitare che il rimedio a un’ingiustizia si traduca in una generalizzata e più grave ingiustizia nei confronti dei candidati che hanno regolarmente svolto l’esame.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3718 del 10.06.2010

Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che la predisposizione di temi sintetici piuttosto che di quesiti a risposta multipla è una prova d’esame idonea. Il Consiglio di Stato, con la decisione in oggetto accoglie l’appello proposto dal ministero della Giustizia, ai fini della riforma della sentenza di primo grado con la quale il Tar ha accolto il ricorso presentato dai partecipanti al bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei posti di allievi di polizia penitenziaria, contro la decisione di sottoporre i concorrenti a una prova d’esame diversa da quella prevista dal bando e consistente nello svolgimento di due temi con traccia predefinita piuttosto che in una prova scritta a risposta multipla. Secondo Palazzo Spada la scelta compiuta dall’amministrazione è legittima vista la sostanziale omogeneità tra i componimenti brevi e le domande a risposta sintetica. La richiesta di predisporre un elaborato contenuto in poche righe, infatti, non si discosta dalla ratio posta a fondamento delle domande a risposta sintetica in quanto in entrambi i modi si richiede al candidato di dimostrare in maniera succinta la conoscenza di un determinato argomento.

Consiglio di Stato, sentenza n. 2950 del 13.05.2010

Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che se il tatuaggio non si vede il candidato può partecipare al concorso per entrare in polizia. La questione sulla quale è stato chiamato il Consiglio di Stato riguarda l’applicabilità del Dm n. 198 del 2003, laddove, nel tipizzare le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi, parla di “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.” Il Collegio, con la sentenza in oggetto, sostiene che, anche se con il Dm n. 198, si è voluto introdurre un maggior rigore aggiungendo l’ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla “presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”, è vero anche che – laddove il tatuaggio non assuma alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità costituire indice di personalità abnorme – la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza. E’ quanto non può sostenersi in questo caso in considerazione, da un lato, delle piccoli dimensioni del tatuaggio, dall’altro, della sua collocazione sulla caviglia sinistra, pertanto destinato a essere addirittura del tutto coperto dall’uniforme.