Qualora i coniugi non abbiano rinunciato al regime della comunione legale, in quest’ultima ricadono, gli acquisti dei beni compiuti da uno od entrambi i coniugi durante il matrimonio. I beni facenti parte della comunione legale son chiamati a rispondere anche delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima di contrarre il matrimonio, e ciò fino alla misura concorrente del valore della sua quota. Laddove i beni personali del coniuge debitore non siano sufficienti, i creditori di quest’ultimo potranno, in via sussidiaria, soddisfarsi sui beni della comunione legale.
L’immobile in comunione legale può essere espropriato per intero
- Articolo pubblicato:7 Febbraio 2024
- Categoria dell'articolo:Comunione / Diritto di Famiglia
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