Autovelox nel senso opposto di marcia? la multa è affetta da “illegittimità derivata”

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Nel caso in cui l’autovelox sia posizionato sul senso di marcia opposto a quello autorizzato il verbale è affetto da “illegittimità derivata”, così ha stabilito la II Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12309/19, depositata il 9 maggio.

Nel caso di specie, secondo la tesi difensiva sostenuta dal Comune ricorrente, si sarebbe dovuto ritenere legittimo l’accertamento posto in essere attraverso l’utilizzazione del dispositivo autovelox collocato sul lato opposto rispetto a quello autorizzato dal decreto prefettizio. La Cassazione, nel rigettare la doglianza, ha richiamato un precedente (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23726) secondo il quale, nell’ipotesi in cui il decreto Prefettizio preveda l’installazione del dispositivo di rilevamento della velocità solamente lungo un senso di marcia e, al contrario, nel caso di specie l’accertamento dell’infrazione veniva eseguito attraverso un dispositivo autovelox collocato sul senso opposto di marcia, ne deriva che, facendo difetto il provvedimento autorizzativo, il verbale di contestazione differita, avente ad oggetto la violazione di cui all’art. 142 c.d.s., risulta affetto da “illegittimità derivata”.

Il Giudice di legittimità, ha infatti precisato che, nonostante l’art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121 assegni al Prefetto la competenza a individuare strade, ovvero tratte, ove possono essere installati dispositivi preordinati al controllo della velocità, tale norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi, in modo indispensabile, il senso di marcia optato per la rilevazione.

Qualora nel decreto prefettizio sia contenuto, in modo specifico, il riferimento ad un certo senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità, nonché la connessa attività di accertamento ad opera degli agenti stradali, potranno ritenersi legittime solo qualora siano conformi al decreto autorizzativo. Pertanto, in difetto di conformità al provvedimento autorizzativo, ovvero, in mancanza di ulteriore provvedimento autorizzativo, tutte le attività di rilevamento e di accertamento risulteranno affette da “illegittimità derivata”.