Concorso di colpa con il conducente per il passeggero che non indossa la cintura  

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La condotta del terzo trasportato che omette di indossare la cintura di sicurezza non è sufficiente ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del conducente e l’evento lesivo. Di fatti, la volontà di non allacciare la cintura di sicurezza non può essere intesa quale consenso alla lesione fisica subita, dal momento che si tratta di diritti indisponibili.

Questi sono i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2531 del 2019, con la quale ha stabilito che il conducente del veicolo è sempre responsabile in relazione all’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri, dovendo assicurarsi che la circolazione del veicolo avvenga in conformità alle normali regole di prudenza.

La Suprema Corte esordisce affermando che “il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili”. Inoltre, prosegue il Giudice di legittimità, “può esservi concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell’evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno”.

In virtù degli anzidetti principi la Corte territoriale avrebbe dovuto esclusivamente limitarsi a ridurre in percentuale l’importo dovuto a titolo di risarcimento, ma non certo escluderlo completamente in ragione del pretesa, erronea, esclusione del nesso di causalità.

Ed invero, continua la Suprema Corte, il Giudice di merito “non ha considerato che il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero. Si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.

Tutto questo peraltro si conforma all’orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso.

Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello, la quale dovrà disporre anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.