Quando un automobilista viene fermato per un controllo e il risultato dell’alcoltest è positivo, la prima reazione è spesso quella di contestare il corretto funzionamento dello strumento. L’idea che l’etilometro possa essere difettoso o non correttamente tarato sembra una difesa naturale, ma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28019 depositata il 31 luglio 2025, ha delineato regole chiare in ambito processuale.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte prende origine da un grave incidente stradale: l’automobilista A.A., con un tasso alcolemico pari a 2,16 g/l, tamponava la vettura condotta da B.B., provocando a quest’ultimo lesioni personali gravi. Nei gradi precedenti di giudizio, il Tribunale di Verona e la Corte d’Appello di Venezia avevano confermato la condanna per lesioni stradali aggravate, includendo l’aggravante dello stato di ebbrezza.
La Cassazione, però, ha riconosciuto la congruità della motivazione della Corte d’Appello, basata sulla relazione di un fisiatra che, a 20 giorni dall’incidente, aveva rilevato una persistente tensione mio fasciale e aveva prescritto ulteriori 40 giorni di terapia posturale. Tali elementi dimostrano che la malattia si è protratta oltre i 40 giorni necessari per configurare la lesione grave. Infine, gli Ermellini ribadiscono con fermezza che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce piena prova dello stato di ebbrezza. Non spetta al Pubblico Ministero dimostrare la regolare omologazione e revisione dell’etilometro. Quest’onere ricade sulla difesa, che deve produrre elementi concreti a dimostrazione di un eventuale malfunzionamento. Una semplice richiesta di documentazione è considerata insufficiente. Nel caso specifico, l’imputato non ha adempiuto al suo onere di allegazione. Egli, infatti, non solo non ha presentato alcuna prova di difetti dello strumento, ma ha altresì ammesso il consumo di vino prima di mettersi alla guida. Inoltre, i verbali confermano l’uso di una strumentazione regolarmente omologata e revisionata. In conclusione, l’alcoltest ha un valore probatorio presuntivo dello stato di ebbrezza. Una contestazione generica è insufficiente: la difesa deve documentare fatti concreti, anomalie procedurali o tecniche affinché il giudice possa richiedere al Pubblico Ministero la prova dell’omologazione e della revisione dello strumento.
