È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28442 depositata il 13 ottobre 2023.
Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande presentate da madre e figlio, dichiarava il convenuto quale padre naturale e condannava il medesimo al pagamento in favore della madre di una certa somma di denaro a titolo di rimborso delle spese da questa sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio dalla sua nascita sino ad una certa data, rigettando per il resto le ulteriori richieste di regresso avanzate dalla madre per le spese di mantenimento e istruzione del discendente, nonché la domanda del giovane di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. La Corte distrettuale competente dopo aver precisato che la presenza di un padre putativo poteva incidere solo sulla quantificazione delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento del figlio, riteneva credibile che il marito dell’appellante, nei primi anni di vita del bambino, si fosse disinteressato del mantenimento di quest’ultimo.