La I Sezione Civile ( ord.n.616/2026) rileva che il diritto di critica non si limita alla mera esposizione asettica di fatti, bensì si concretizza in un giudizio necessariamente soggettivo, realizzabile attraverso un’opera personale di collegamento tra i fatti narrati, presentati in una sequenza preordinata a evidenziare i possibili nessi logici.
La Corte d’Appello è stata criticata per non aver verificato se lo scritto costituisse, non una semplice elencazione di circostanze, bensì una legittima proposta di correlazione tra vicende reali finalizzata a informare su tematiche di interesse pubblico. L’ordinanza in esame dedica un passaggio significativo alla figura del giornalismo d’inchiesta, sottocategoria del diritto di critica, in cui il giornalista opera una valutazione autonoma di circostanze note e di pubblico dominio al fine di denunciare situazioni oscure. In tale specifico ambito, la Cassazione ribadisce un principio di notevole rilevanza:
– Attenuazione del canone di verità: il giornalista d’inchiesta è tutelato anche quando espone un “mero sospetto di illeciti”, purché tale sospetto sia fondato su elementi obiettivi e rilevanti e non sia meramente congetturale o diffamatorio.
– Funzione propulsiva: la denuncia di situazioni ambigue deve mantenere un carattere induttivo, volto a sollecitare approfondimenti da parte delle autorità competenti o a stimolare il dibattito su temi sociali di rilevanza generale.
Nonostante la tutela rafforzata per l’inchiesta, il requisito della continenza rimane un principio fondamentale. La Corte ribadisce che non devono essere utilizzati toni “sproporzionatamente scandalizzati”, “ingannevoli” o “accostamenti suggestivi”. Tuttavia, la valutazione della continenza deve essere meno rigorosa nell’esame di espressioni critiche rispetto alla cronaca pura.
Il bilanciamento tra il diritto all’onore e la libertà di pensiero deve necessariamente passare per la verifica della pertinenza della critica. L’interesse pubblico non risiede esclusivamente nel fatto in sé, bensì nell’interpretazione che il giornalista fornisce di tale fatto. Escludere a priori l’esercizio della critica, unicamente sulla base del tono “sospettoso”, comporta il rischio di compromettere la libertà di stampa.
In materia di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica si configura quando l’autore esprima un giudizio soggettivo fondato su fatti veri o verosimilmente accertati, anche attraverso il collegamento logico di più circostanze di interesse pubblico. In presenza di commistione tra cronaca e critica, la verifica della continenza richiede un bilanciamento tra la tutela della reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, tenendo conto della pertinenza dell’interpretazione proposta.
Nel giornalismo d’inchiesta, l’esternazione di sospetti qualificati è ammessa, a condizione che non siano formulati in modo allusivo o insinuante e che siano basati su elementi obiettivi.
