Buca stradale visibile: no al risarcimento del danno

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25460 del 2020 ha ribadito il proprio orientamento in materia di responsabilità da cose in custodia, sostenendo che il comportamento imprudente del conducente interrompe il nesso causale ed esclude la responsabilità del Comune nel caso di danni riportati dalla vettura a causa del dissesto del manto stradale.

Più nel dettaglio, un automobilista conveniva in giudizio il Comune affinché venisse condannato al risarcimento del danno riportato a causa dell’attraversamento di una grossa buca del manto stradale.

La fattispecie normativa di riferimento è l’art. 2051 c.c., secondo la quale il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare. Sussumendo la norma nel caso concreto può dirsi che il Comune (custode) risponderebbe dei pregiudizi patiti dal danneggiato, a causa della strada ammalorata (bene in custodia), fatta salva l’ipotesi in cui in cui dimostrasse il caso fortuito. Il custode (l’ente comunale), infatti, non risponde dei danni se dimostra che la condotta colposa del ricorrente (l’automobilista) abbia avuto un’efficienza causale tale da escludere la propria responsabilità.

La valutazione dell’efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l’adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. Ordinanze 2480, 2481, 2482 del 2018). Con la conseguenza che l’imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Ord. 2345/2019; Cass. Ord. 9315/2019).

Nel caso in esame, era stato accertato in sede di merito che l’incidente fosse avvenuto in un orario diurno e che, viste le notevoli dimensioni della buca, questa fosse visibile all’utente della strada e, quindi, evitabile. Inoltre, era stato acclarato che l’auto del danneggiato procedesse ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa.

Per tali ragioni, la sentenza gravata ha concluso che l’incidente fosse da ricondurre ad un’esclusiva responsabilità del conducente, difettando addirittura la prova del nesso di causalità.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso dell’automobilista e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.