La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23328 del 2019 ha ribadito che paziente ha diritto di ricevere un’informazione dettagliata ed adeguata circa le conseguenze dell’intervento medico a cui si sottopone. La sottoscrizione di un modulo generico non integra infatti un consenso validamente espresso.
Il provvedimento traeva origine dalla citazione in giudizio da parte di una donna del medico che l’aveva operata, e lo aveva considerato responsabile del danno patrimoniale e non patrimoniale subito proprio a seguito degli interventi chirurgici dallo stesso effettuati. La paziente aveva un quadro clinico non preoccupante, ma veniva persuasa dal sanitario ad operarsi. L’intervento le era stato descritto come non impegnativo. Tuttavia, alla prima operazione ne era seguita una seconda ed una terza con un lungo decorso postoperatorio. A causa dell’intensa sofferenza, si rivolgeva così ad un altro sanitario, il quale la sottoponeva al quarto intervento, senza riuscire ad ovviare ai danni cagionati dalle precedenti operazioni. La donna sporgeva querela contro il primo medico e veniva accertata la responsabilità dello stesso per imperizia. Dopo un lungo iter processuale, la questione è giunta in Cassazione.
La Corte ha ritenuto fondata la doglianza ed ha ricordato che il paziente ha diritto a ricevere un’adeguata informazione per poter esprimere validamente il proprio consenso. Inoltre, non è corretto estendere il consenso espresso per la prima operazione, anche alle due successive (realizzate senza il previo placet della paziente), in quanto è necessaria l’attualità del consenso. La sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo generico è inidonea a costituire validamente il consenso, infatti, da un simile documento non è possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni (Cass. 2177/2016, Cass. 24791/2008). Gli interventi successivi al primo avevano carattere riparatorio, pertanto una completa informazione avrebbe avuto un’importanza determinante per consentire al paziente di conoscere la patologia provocata dagli interventi precedenti e le possibilità concrete di superamento di quelle problematiche. Può dirsi quindi che ai fini risarcitori, in caso di violazione dell’obbligo informativo da parte del medico:
- l’onere della prova che, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, grava sul paziente che lamenti un danno alla salute;
- l’onere della prova di aver ottenuto il consenso grava sul medico nel caso in cui il paziente lamenti la lesione del diritto all’autodeterminazione.
In conclusione, sul sanitario incombe l’obbligo di informare il paziente circa:
- i possibili accertamenti diagnostici utili o necessari in una determinata situazione;
- i rischi ed i vantaggi a ciascuno connessi.
Spetta al medico fornire la prova di avere adempiuto a tale obbligo, restando a suo carico, in caso contrario, la responsabilità per lesione del diritto del paziente all’autodeterminazione anche in merito alle scelte diagnostiche.