E’ responsabile il legale che in caso di inadempimento contrattuale contestualmente all’azione per l’esecuzione specifica, articolo 2932 del Cc, non proponga anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende.

Tribunale di Roma, sentenza del 17.11.2014

Non sussiste responsabilità medica anche se dall’intervento sia conseguita, quale complicanza, l’insorgenza di disfunzione erettile, qualora l’intervento medesimo si sia reso necessario per salvare la vita del paziente.
Né la carenza od incompletezza relativa al “consenso informato”, vale ad affermare tale responsabilità, in quanto, anche in presenza di un’adeguata informazione, il paziente avrebbe senz’altro acconsentito all’esecuzione di un intervento salvavita.E’ quanto ha affermato il Tribunale di Roma con sentenza del 17 novembre 2014, respingendo la richiesta di risarcimento avanzata da un paziente, per le complicanze, consistenti in impotenza sessuale, insorte a seguito di intervento d’urgenza per il trattamento di aneurisma addominale.
Ha sostenuto in proposito il Tribunale, come dalla documentazione in atti ed in particolar modo dalla relazione del CTU, sia emersa, viste le condizioni del paziente, l’assoluta necessità dell’intervento in questione, volto ad evitare conseguenze con alta probabilità di morte.
L’intervento, pertanto, si sarebbe prospettato quale unica soluzione al momento plausibile. Ha poi sottolineato il Tribunale in merito all’esecuzione del trattamento, come lo stesso sia stato eseguito – stando alle relazioni peritali – conformemente alle metodiche medico – chirurgiche stabilite dalla prassi operatoria.
Non è stato rilevato dunque alcun elemento di negligenza ed imperizia nell’operato dei sanitari ed anche le complicanze determinatesi, tra l’altro generiche e prospettabili, sono state pienamente riconosciute ed adeguatamente trattate.
Quanto alla presunta carenza ed incompletezza del consenso informato, il Tribunale ha sottolineato come, nel caso di specie, sia stata sufficientemente esplicativa l’informazione relativa alle complicanze, mentre effettivamente poco circostanziata quella relativa alle condizioni specifiche del paziente.
Purtuttavia, è ormai noto, ha proseguito il Tribunale, come il diritto ad un’adeguata informazione possa assurgere a titolo risarcitorio in presenza di un intervento correttamente eseguito, solo allorché risulti, per via indiziaria, la prova che il paziente, pur se adeguatamente informato, si sarebbe opposto all’intervento.
Ed è evidente che nel caso di specie, considerate le condizioni di rischio, non vi sarebbe stato alcun rifiuto, ad un intervento salvavita.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26357 del 16.12.2014

E’ esclusa la responsabilità del ginecologo che ha provocato un danno al neonato, se durante il parto si è trovato ad affrontare una situazione grave ed imprevedibile, ove si è reso necessario agire tempestivamente.
Tale principio è stato enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26357 del 16 dicembre 2014, relativa ad una vicenda di presunto errore medico ai danni di un neonato, per particolari difficoltà emerse durante il parto.
Secondo i ricorrenti, la manovra compiuta dal ginecologo, necessaria ed urgente per favorire il disimpegno della spalla del neonato, non era stata in realtà eseguita a regola d’arte, avendo determinato l’interruzione completa delle fibre nervose.
Ne conseguiva – a detta degli stessi – che, nel caso di specie, non risultasse applicabile la c.d. “esimente” di cui all’art. 2336 c.c. per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto essa attiene esclusivamente alla perizia, non anche alla negligenza ed imprudenza, ravvisabili nella presente condotta medica.
La Cassazione viceversa, a conferma della pronuncia della Corte d’Appello, è pervenuta all’esclusione della responsabilità del medico, poiché lo stesso si era trovato ad affrontare una situazione grave ed imprevedibile ove si era reso necessario agire immediatamente per evitare la morte o danni gravissimi al neonato ed in particolare, agevolare l’espulsione del feto nel minor tempo possibile.
Il medico infatti, aveva fornito la prova che la prestazione sanitaria fosse stata eseguita in condizioni di speciale difficoltà e di aver agito tenendo un comportamento diligente, conforme ai dettami della scienza medica dell’epoca.
Pertanto, proprio in applicazione dell’art. 2236 c.c., egli risultava esente da colpa grave o da dolo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35828 del 30.08.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato il medico del pronto soccorso che dimette un paziente senza accorgersi di una perforazione gastrica in corso anche se poi segue un successivo ricovero ed una operazione con nuove dimissioni una volta accertato che la situazione è disperata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4781 del 26.02.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le conseguenze patrimoniali della condotta professionale dell’avvocato defunto che abbia provocato un danno al cliente ricadono sugli eredi.
Secondo la Cassazione, infatti, “l’errore professionale per così dire definitivo e fonte ultima del danno, cioè quello compiuto per la mancata impugnazione della sentenza, ha prodotto la conseguenza di rendere del tutto inutile l’attività professionale pregressa in quanto finalizzata a tutelare il diritto fatto valere in giudizio dal ricorrente, e quindi ha posto il professionista in una condizione per cui la sua prestazione, che egli era stato chiamato a svolgere per l’assicurazione della detta tutela, si doveva ritenere totalmente inadempiuta, perché risultava non aver prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l’obbligazione dedotta nel contratto di prestazione di opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi”.
Da ciò deriva, continua la Cassazione, che “la situazione si doveva considerare di inadempimento totale anche per le prestazioni eseguite prima della sentenza di estinzione, perché esse risultavo espletate inutiliter e, quindi, come se non fossero state espletate e ciò per colpa del de cuius, consistita nella omissione dell’impugnazione in presenza di omessa informazione alla cliente sulla sua possibilità e nella conseguente preclusione della tutela giurisdizionale della situazione del ricorrente, con derivata perdita del diritto”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 938 del 17.01.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’avvocato può fare le sue comunicazioni al cliente anche al bar. Nel caso specifico l’assistito, che aveva perso una causa di sfratto, negava i caratteri della completezza ed adeguatezza delle stesse perché il colloquio informativo con il legale era avvenuto in una sede sfornita dei requisiti di professionalità, il bar appunto. Una tesi bocciata dalla Corte, secondo cui le comunicazioni “non devono necessariamente avere la forma scritta né devono essere effettuate con formule particolari ovvero ‘in sede fornita di requisiti di professionalità’”, come sostenuto dal ricorrente.
Dunque, prosegue la sentenza, “salvo i casi in cui una forma determinata sia prescritta per legge o per espressa volontà delle parti, può essere impiegato qualsiasi strumento e qualsiasi forma, purché congrui in concreto a far apprendere compiutamente nel suo giusto significato il contenuto della dichiarazione”, cosa ritenuta provata con la presenza di testimoni che hanno riferito delle doglianze dell’assistito; “né la natura recettizia eslcude tale forma”.
“Né può ritenersi – conclude la Corte – come assume la ricorrente che non sia possibile per il mandante, nominare un suo sostituto, nell’ambito del rapporto di mandato e per i rapporti con il mandatario”, ivi comprese dunque le comunicazioni del difensore al cliente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14936 del 06.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è responsabile il legale che in caso di inadempimento contrattuale contestualmente all’azione per l’esecuzione specifica, articolo 2932 del Cc, non proponga anche l’azione di riduzione del prezzo per le spese sostenute e sostenende. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 14936/2012 accogliendo il ricorso di un cliente contro il proprio avvocato.
Il caso riguardava la compravendita di un edificio mai completato, in relazione alla quale il giudice di merito aveva accolto la domanda riconvenzionale del venditore sancendo l’obbligo della restituzione e del pagamento di una pesante indennità a titolo di occupazione.
Secondo la Cassazione “appare di ovvia evidenza che l’azione di riduzione, ove ritualmente introdotta, avrebbe potuto, nel caso di specie, sovvertire l’esito della causa”.
Del resto la Suprema corte ha più volte chiarito che “il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’articolo 2932 cc, chiedendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo.