Il medico è colpevole in caso di sintomi aspecifici

Per la Cassazione è responsabile il medico che non valuta tutte le ipotesi diagnostiche e non segnala al paziente tutte le caratteristiche dei suoi sintomi.

La colpa civile del medico deve essere accertata in maniera rigorosa qualora ci si trova di fronte ad un’ipotesi di inadempimento di obbligazioni professionali. A prescriverlo è l’art. 1176 c.c., il quale stabilisce che il professionista è colpevole non solo quando la sua condotta è difforme rispetto a quella che avrebbe idealmente tenuto il bonus pater familias, bensì  quando diverge rispetto a quella del professionista medio: il cd. homo eiusdem generis et condicionis. Il noto principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 30999 del 2018, nella quale ha  precisato che il professionista medio è quello “serio, preparato, zelante, efficiente“. Per i Giudici di legittimità, infatti,  la colpa ex art. 1176, comma 2, c.c. deve essere valutata effettuando una comparazione tra la condotta posta in essere e quella che avrebbe dovuto assumere nel rispetto delle prescrizioni codicistiche.

Nella fattispecie in esame, la Corte si è soffermata su quale tipo di comportamento  un sanitario diligente debba assumere davanti ad un paziente con a sintomi aspecifici per non cadere in colpa. I giudici hanno chiarito che se i sintomi sono difficile interpretazione e potenzialmente ascrivibili a più malattie, “il medico non può acquietarsi in una scettica epoché, sospendendo il giudizio ed attendendo il corso degli eventi”; deve, piuttosto, “formulare una serie di alternative ipotesi diagnostiche, verificandone poi una per una la correttezza o, comunque, segnalare al paziente, nelle dovute forme richieste dall’equilibrio psicologico di quest’ultimo, tutti i possibili significati della sintomatologia rilevata”.