Colpa medica per ritardata diagnosi: i chiarimenti della Cassazione

È configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del sanitario, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. È il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 8461/2019, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure aereditatis, dai figli a causa della malattia e del successivo decesso della madre, avvenuto in corso di causa. Circostanze che, secondo i ricorrenti, andavano iscritte alla ritardata diagnosi di un carcinoma mammario – inizialmente ritenuto di natura benigna – da parte del medico chirurgo e alla ASL presso la quale egli prestava servizio.

La Corte d’appello, riformando la decisione di rigetto del Tribunale, aveva accolto solo in parte le pretese risarcitorie degli attori, considerando che, anche in caso di diagnosi tempestiva e stante la natura della patologie, la signora avrebbe potuto godere solo di due anni di vita in più. Una decisione contrastante con gli accertamenti peritali che indicavano un margine di sopravvivenza molto più ampio.

I giudici di legittimità richiamando i principi che governano il nesso causale nella responsabilità civile, ribadiscono la necessità di fare uso di un criterio probabilistico per valutare se l’opera del medico, se correttamente e tempestivamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno poi verificatosi. Con riguardo alla responsabilità professionale del medico, essendo questi tenuto a espletare l’attività secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l’omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’evento lesivo e che, per converso, se fosse stata tenuta la condotta doverosa si sarebbe potuto impedire il verificarsi dell’evento stesso.

Inoltre, rammentano gli Ermellini, anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché affetta da una patologia, costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di causalità rispetto all’evento morte e obbliga chi l’ha tenuta al risarcimento del danno. Ha dunque errato la Corte d’appello, pur enunciando il principio del “più probabile che non”, a statuire che la morte della signora non sarebbe stata evitata dalla diagnosi tempestiva del medico, la quale avrebbe consentito soltanto una sopravvivenza di due anni più lunga. La decisione della Corte territoriale in punto di nesso causale presenta profili criticità anche per non aver adeguatamente tenuto conto delle maggiori percentuali di sopravvivenza indicate nell’accertamento peritale, ben superiori ai due anni prospettati dai giudici.

Peranto gli Ermellini precisano che la decisione del giudice sia fondata sulle risultanze di una CTU, l’accertamento tecnico svolto deve essere valutato nel suo complesso, tenendo conto anche dei chiarimenti integrativi prestati sui rilievi dei consulenti di parte. Il mancato e completo esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di Cassazione, ai senti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.