Nulle le clausole delle polizze assicurative che escludono dal risarcimento il trasportato-proprietario

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La Corte di Cassazione con la sentenza 3 luglio 2020 n. 13738 ha ritenuto nulle quelle clausole delle polizze assicurative di autoveicoli che escludono tout court dalla garanzia di risarcibilità taluni passeggeri.

La decisione della Suprema Corte trae origine dal diritto comunitario, più nel dettaglio da quelle norme contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983 84/5/CEE e 14 maggio 1990 90/232/CEE, interpretate dalla Corte di Giustizia dell’Unione  europea,  con sentenze 30 giugno 2005 C-537/03 (Candolin), 1° dicembre 2011 C-442/10 (Churchill), 28 marzo 1996 C-129/94 (Ruk Bernàldez) e 17 marzo 2011 C-484/09 (Carvalho Ferreira), secondo le quali deve essere perseguito l’obiettivo di “garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli consenta a tutti i passeggeri,  vittime di un incidente causato da un veicolo, di essere risarciti dei  danni subiti”.

Le norme interne dei singoli Stati, pertanto, non possono privare le anzidette disposizioni del loro effetto utile, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone “che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”.

La sentenza della Corte di Giustizia I dicembre 2011 C-442/10 (Churchill) ha evidenziato che l’unica  distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il  conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché “la  persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche  passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero  e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente”.

La stessa sentenza (come anche Corte di Giustizia 28/03/1996 C-129/94 – Ruk Bernàlde, 17/03/2011 C-484/09 -Carvalho Ferreira e Cass. Civ. Sez. 3 19 gennaio 2018 n. 1269),  ha affermato che il diritto dell’Unione osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di  disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal  veicolo assicurato, di talché tra tali clausole rientrano quelle che  escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida  del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono  conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo.

L’’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è  quella in cui, secondo la Corte di Giustizia, venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza  del fatto che il veicolo era rubato.

Alla luce dei richiamati dati normativi e giurisprudenziali, il ricorso del terzo trasportato è stato accolto e la sentenza cassata alla Corte d’Appello per la decisione del merito.