La Corte d’appello di Roma ha negato la richiesta di risarcimento danni proposta da S.Q. avverso la sentenza n. 17823/2015 del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda dal predetto proposta nei confronti del Ministero della Giustizia e compensato le spese; Il padre di G.T. aveva proposto domanda risarcitoria per i danni non patrimoniali patiti in conseguenza della morte del figlio suicidatosi mediante impiccagione in data 11 dicembre 2008 mentre era detenuto presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario; di fatto, lamentava che la struttura ospedaliera penitenziaria non lo aveva adeguatamente sorvegliato, nonostante che il quadro clinico del figlio detenuto denunciasse una situazione di pericolo per la sua incolumità che avrebbe richiesto vigilanza e adozione di misure cautelative.
Il Ministero della giustizia, costituitosi, aveva chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
