Unioni civili: è possibile adottare il figlio biologico del partner

La decisione di avallare la c.d. step child adoption giunge dal Tribunale per i Minorenni di Bologna (sentenza n. 116/2017) la quale ha accolto la richiesta di adozione avanzata da una donna nei confronti della figlia naturale della compagna, a cui si era unita civilmente.

La fattispecie riguarda il caso di una coppia, che si era rivolta ad una clinica per iniziare un percorso verso la genitorialità. Nonostante dal punto di vista biologico la bambina fosse figlia di una sola delle due, l’altra ricorre ex art. 44, lett d), legge 184/1983 per l’adozione. Dall’esito positivo delle indagini svolte dai Servizi Sociali, dalle quali emerge che la relazione della coppia si distingue per solidità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obiettivi, e dal riconoscimento del solido rapporto materno che sussiste con la “seconda mamma”, il Tribunale ammette entrambe come genitori della bambina e la richiesta di adozione merita di essere accolta.

Il legame genitoriale, nell’ordinamento italiano, può infatti originare da un procedimento adottivo che viene compiutamente disciplinato dalla legge, anche per quanto riguarda casi definiti “particolari”. Il menzionato art. 44, lett d), della legge 184/1983, infatti, è la norma che consente di confermare come, anche nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia di fatto, sussista il diritto a essere adottato dalla madre non biologica.

Una conclusione confermata dalla giurisprudenza, richiamata in sentenza (Trib. Minorenni Roma sentt. 30 luglio 2014, 22 ottobre 2015 e 23 dicembre 2015), anche d’appello, secondo cui sussiste un interesse concreto del minore all’adozione da parte dalla madre non biologica nella coppia dello stesso sesso, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con il genitore sociale. La sussistenza di tale rapporto di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della biogenitorialità deve essere verificato in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psicosociali (Corte. App. Roma, 23 dicembre 2015). Un principio convalidato anche dalla Cassazione (sent. 12962/2016) e confermato, secondo il Tribunale di Bologna, anche dalla legge n. 76/2016 che ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia”, così offrendo all’adozione in casi particolari un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato.

Quindi, qualora le indagini diano ex lege esito positivo, l’adozione risponda all’interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati, “non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione”.