Molte persone ricevono comunicazioni promozionali (telefoniche ed elettroniche) da soggetti ai quali non ha mai prestato il consenso.
Il fatto che un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefono sia pubblicato in chiaro su un qualunque sito web, non autorizza nessuno a utilizzarlo per finalità promozionali (pubblicità di un servizio o di un prodotto) in assenza di un consenso preventivo. Chi adotta questa pratica sta commettendo un illecito.
Il fatto che un particolare dato (un email o un telefono, ad esempio) sia pubblico ovvero conoscibile da chiunque, non rende automaticamente quel dato liberamente utilizzabile per finalità promozionali. Senza il consenso non è possibile inviare comunicazioni promozionali neanche nel caso in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque.
Al termine della comunicazione promozionale viene inserito un link per non ricevere più comunicazioni simili e questo rende automaticamente lecito l’invio ma tale pratica non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio della comunicazione a essere illecito.
Con l’ordinanza n.15881 del 16 giugno 2025, la Cassazione ha ribadito che il consenso dell’interessato non è necessario “se il titolare del trattamento, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi, utilizza le coordinate di posta elettronica fornite dal destinatario nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni”. “Diversamente, deve essere richiesto il consenso, ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso articolo, nell’ipotesi in cui l’interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento”.
