Kiss Cam al concerto, in UE basta il biglietto per le riprese?

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La questione “Kiss Cam e privacy” nasce dal noto caso della coppia di amanti al concerto dei Coldplay a Boston. La regia cerca nel pubblico una coppia di innamorati, li trova, fa una ripresa ravvicinata e la diffonde sui maxischermi a tutti gli altri spettatori. Indubbiamente non è la classica panoramica del pubblico. Qui abbiamo la ripresa in primo piano della persona (tipo ritratto) e poi la diffusione dell’immagine di questa persona a tutti gli altri spettatori (diffusione).

Come funzionano le basi giuridiche fondanti di questi trattamenti? Le clausole di liberatoria (es.«Manuale dello Spettatore») cui fanno riferimento i contratti di acquisto dei biglietti?

Il fatto che lo spettatore sia preventivamente avvertito dell’eventualità di essere ripreso non costituisce una valida informativa privacy e l’accesso al luogo del concerto non costituisce un consenso valido per il trattamento e ripresa in primo piano e/o per il trattamento della diffusione.

Differenze tra USA e UE

Quindi, in Europa, il biglietto non basta per giustificare i trattamenti altamente impattanti della Kiss Cam, e le clausole liberatorie del contratto di acquisto non costituiscono una valida informativa privacy. In Europa, il “Pay and Consent” praticato dagli organizzatori produce consensi forzati e quindi invalidi rendendo illegali le riprese della Kiss Cam e la diffusione sui ledwall.

Negli States, invece, la disciplina privacy è molto blanda salvo eccezioni e la Kiss Cam è un trattamento lecito. I sistemi intelligenti di riconoscimento facciale sono ammessi e debole è il regime di responsabilità delle piattaforme.