Da oggi il datore di lavoro non può spiare le tue e-mail, anche se usi dispositivi aziendali

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La vicenda oggetto della pronuncia riguardava un’impresa che aveva cercato di dimostrare presunti comportamenti di concorrenza sleale di alcuni ex dipendenti, utilizzando e-mail a carattere personale rinvenute nei sistemi informatici aziendali messi a disposizione dei lavoratori stessi. La posizione della società si basava sull’idea che, trattandosi di strumenti informatici propri, non fosse necessaria alcuna chiave di accesso.

Gli Ermellini, però, hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano, ritenendo che il materiale così ottenuto non fosse utilizzabile come prova, poiché acquisito in violazione dei principi che regolano la protezione della privacy dei lavoratori. Ogni forma di monitoraggio delle comunicazioni dei dipendenti deve rispettare criteri di legittimità e proporzionalità.

  • il controllo può essere giustificato solo da motivazioni gravi e specifiche;
  • le modalità scelte devono essere le meno invasive possibili;
  • i lavoratori devono ricevere un’informativa chiara e preventiva sulle possibilità e sui limiti dei controlli.
Non sono, quindi, ammissibili attività di vigilanza indiscriminata, né controlli preventivi slegati da esigenze difensive concrete. Nel caso di specie, la mancanza di regole interne precise e di informative adeguate ha reso l’intera operazione illegittima.
Fortemente consolidato è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, che in altri casi ha escluso la possibilità di raccogliere e classificare dati personali relativi alla navigazione web, all’uso della posta elettronica o delle utenze telefoniche in violazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori e del Codice della privacy. Particolarmente significativo è anche il richiamo alla giurisprudenza penale: l’accesso abusivo a un account e-mail protetto da password integra non solo la violazione di corrispondenza, ma anche il reato di accesso abusivo a  sistema informatico.