La vicenda oggetto della pronuncia riguardava un’impresa che aveva cercato di dimostrare presunti comportamenti di concorrenza sleale di alcuni ex dipendenti, utilizzando e-mail a carattere personale rinvenute nei sistemi informatici aziendali messi a disposizione dei lavoratori stessi. La posizione della società si basava sull’idea che, trattandosi di strumenti informatici propri, non fosse necessaria alcuna chiave di accesso.
Gli Ermellini, però, hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano, ritenendo che il materiale così ottenuto non fosse utilizzabile come prova, poiché acquisito in violazione dei principi che regolano la protezione della privacy dei lavoratori. Ogni forma di monitoraggio delle comunicazioni dei dipendenti deve rispettare criteri di legittimità e proporzionalità.
- il controllo può essere giustificato solo da motivazioni gravi e specifiche;
- le modalità scelte devono essere le meno invasive possibili;
- i lavoratori devono ricevere un’informativa chiara e preventiva sulle possibilità e sui limiti dei controlli.
