Il sapore non è tutelato dal diritto d’autore

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Il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue (sentenza Corte Ue 310-17) nella vicenda che ha ad oggetto il formaggio olandese Heksenkaas, i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalla Levola, una società di diritto olandese. Nel 2014 la società olandese Smilde produce un alimento denominato “Witte Wievenkaas” per una catena di supermercati in Olanda. Secondo la Levola questo prodotto avrebbe violato il suo diritto d’autore sul sapore dell’Heksenkaas. La casa dunque si rivolge ai giudici olandesi affinchè obblighino la Smilde a porre fine alla produzione e alla vendita di tale prodotto. Secondo Levola il sapore dell’Heksenkaas sarebbe, infatti, un’opera tutelata dal diritto d’autore e, dunque, il sapore del ‘Witte Wievenkaas’ costituirebbe una riproduzione di tale opera.

 La Corte d’Appello di Arnhem-Leeuwarden adisce alla Corte di Giustizia al fine di ottenere un chiarimento circa il sapore di un alimento possa beneficiare di tutela in forza della direttiva sul diritto d’autore. Secondo i giudici europei, affinché possa essere applicata tale tutela, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come opera ai sensi della norma Ue. Dunque all’oggetto in questione devono essere attribuite le caratteristiche proprie della creazione intellettuale originale, dal momento che non le idee bensì le espressioni, i procedimenti, i metodi di funzionamento ovvero i concetti matematici in quanto tali a poter costituire oggetto di tutela del diritto d’autore. Ebbene, nel caso di specie la Corte ritiene che “non c’è possibilità di procedere a un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento”. Illustra infatti come rispetto “a un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, che è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili”. Tutti dipendenti, nelle diverse fattispecie, “da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato”. A questo si sommi, secondo i giudici dell’Ue, che non è possibile con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo.