Rottamazione ter: come funziona

  • Categoria dell'articolo:Diritto Tributario
  • Tempo di lettura:4 minuti di lettura

Con la Legge n. 136 del 2018 è stata riproposta, per il terzo anno consecutivo, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione ter).

Rispetto alle precedenti rottamazioni introdotte dapprima dal D.l. n. 193 del 2016 e successivamente dal D.l. n. 148 del 2017, la legge in commento ha previsto importanti novità a favore del contribuente.  

Innanzitutto è bene specificare che possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal I gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Come si può facilmente notare, la nuova norma ha esteso i benefici della definizione agevolata anche ai debiti esclusi dalla precedente rottamazione (c.d. rottamazione bis), in quanto risultati da carichi affidati agli agenti della riscossione successivamente alla data del 30 settembre 2017.

Sono definibili, altresì:

  •  i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza di composizione della crisi da sovra-indebitamento presentata dai debitori (in tal caso, il pagamento del debito definito potrà avvenire con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore);
  • i debiti relativi a carichi già oggetto di prima rottamazione (quella cioè introdotta dall’art. 6 del D.l. n. 193/2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 225/2016) per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
  • i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016, già oggetto di rottamazione bis (quella cioè introdotta dall’art. 1 del D.l. n. 148/2017, conv. con modificazioni dalla L. n. 172/2017), per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento della rata unica con scadenza 31/07/2018.

Restano, invece, dovute le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed int eressi e quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla rottamazione ter, il debitore dovrà presentare all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione (mod. DA-2018 disponibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione). 

Di nuova introduzione è il comma 24 bis che estende l’applicazione del comma 14 bis anche alle ipotesi di lieve ritardo nel versamento delle rate differite ai sensi dei commi 21 (relativo alla rottamazione bis) e 24 (relativo alla prima rottamazione) in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili:

  • i giudizi pendenti (aventi ad oggetto detti carichi) sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.
  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o dell’unica rata (31 luglio 2019), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Dette dilazioni sospese, alla data del 31 luglio 2019, verranno poi automaticamente revocate e non potranno essere accordate nuove dilazioni.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 16, dell’art. 3, del D.l. n. 119 del 2018:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il successivo comma 17 prevede che la definizione agevolata può riguardare i soli interessi.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il legislatore abbia riaperto le porte della rottamazione a coloro che non siano riusciti a saldare entro il 7 dicembre 2018 le rate previste dalla rottamazione bis, tuttavia riducendo di due anni la dilazione stessa (tre anni piuttosto che cinque).