Consiglio di Stato, sentenza n. 1437 del 11.03.2010
Il Consiglio di Stato ocn la decisione in esame ha precisato che la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, istituita con legge n. 146 del 1990, è dotata del potere di intervenire, in maniera sostitutiva e temporanea, in caso di inerzia dell’autonomia collettiva ovvero in caso di inadeguatezza dei risultati raggiunti contrattualmente. Un siffatto potere, in quanto non ancorato ad altri presupposti, può essere riesercitato in base ad una valutazione discrezionale di opportunità senza particolari vincoli derivanti dal primo atto di esercizio del potere sostitutivo, purchè sia chiaro che non sussistano profili di irragionevolezza ed illogicità delle scelte operate. Ciò che occorre, pertanto, è una situazione inerziale, la sua permanenza e l’esistenza di un interesse pubblico concreto a provvedere, conforme a quello canonizzato dal disposto normativo di cui all’art. 13, della legge n. 146 del 1990.
Corte di Cassazione, sentenza n. 5209 del 04.03.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le associazioni sindacali sono legittimate ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori a far reprimere la condotta antisindacale dell’imprenditore solo se hanno sottoscritto accordi o contratti a livello nazionale. Secondo la Corte la legittimazione in giudizio è legata al concreto riscontro di un’attività sindacale di carattere nazionale la cui espressione tipica è costituita dalla stipula di un contratto collettivo valido su tutto il territorio. Non può infatti avere rilievo, prosegue il collegio, il mero dato formale delle risultanze dello statuto dell’associazione, che di per sè rappresentativo solo di un obiettivo prefigurato o di un’autoqualificazione del sindacato.
Corte di Cassazione, sentenza 9461 del 21.04.2009
La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che lo sciopero senza preavviso indetto dagli avvocati puo’ essere contestato al solo presidente dell’assemblea. Precludendo cosi alla commissione di garanzia la possibilità di notificare tale contestazione a ciascun professionista che ha aderito all’astensione. Tuttavia tutti i legali sono obbligati in solido per il pagamento della sanzione. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso della direzione provinciale del lavoro che aveva contestato al presidente dell’assemblea uno sciopero fatto senza rispettare l’obbligo del preavviso.