La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero può intervenire in maniera sostitutiva in caso di inerzia dell’autonomia collettiva

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Consiglio di Stato, sentenza n. 1437 del 11.03.2010

Il Consiglio di Stato ocn la decisione in esame ha precisato che la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero, istituita con legge n. 146 del 1990, è dotata del potere di intervenire, in maniera sostitutiva e temporanea, in caso di inerzia dell’autonomia collettiva ovvero in caso di inadeguatezza dei risultati raggiunti contrattualmente. Un siffatto potere, in quanto non ancorato ad altri presupposti, può essere riesercitato in base ad una valutazione discrezionale di opportunità senza particolari vincoli derivanti dal primo atto di esercizio del potere sostitutivo, purchè sia chiaro che non sussistano profili di irragionevolezza ed illogicità delle scelte operate. Ciò che occorre, pertanto, è una situazione inerziale, la sua permanenza e l’esistenza di un interesse pubblico concreto a provvedere, conforme a quello canonizzato dal disposto normativo di cui all’art. 13, della legge n. 146 del 1990.