Il caso
Un uomo si rendeva responsabile del reato di ricettazione di un telefono cellulare rubato contenente la scheda sim del “vecchio” proprietario.
Confermando la sentenza di primo grado la Corte d’Appello di Roma condannava l’imputato alla pena di giustizia.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’uomo a mezzo del suo difensore di fiducia lamentando tra gli altri motivi violazione di legge “per essere stato il giudizio di colpevolezza basato sulle dichiarazioni rese dinanzi all’organo di polizia giudiziaria” e vizio di motivazione circa il diniego di applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso risulta infondato.
Il riscontro della tesi accusatoria è infatti costituito “dalle indagini effettuate sul telefono cellulare, al quale era ancora associata la scheda telefonica (SIM) del proprietario sì che sì è potuto riscontrare il possesso altrui e risalire all’imputato; costui non ha saputo dimostrare altresì a quale titolo possedesse un bene di provenienza furtiva”.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, “il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., comma 1, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti”.
Nella vicenda di specie i giudici della corte territoriale hanno correttamente tenuto presente “la gravità del danno cagionato alla persona offesa” con riferimento non al valore economico del bene quanto all’appropriazione dei dati sensibili e riservati custoditi nel telefono cellulare.
La non punibilità per tenuità del fatto non può essere applicata al caso in esame giacché la condotta delittuosa dell’uomo ha implicato “una pericolosa e non autorizzata intrusione nella privacy della vittima”.
Con la sentenza 39584/21 del 4 novembre la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.