Furto in macchina: riconosciuta aggravante se confermata la vulnerabilità delle vittime

Condanna più severa per il rapinatore che per portare a termine la rapina si siede nel sedile posteriore traendo vantaggio dalle dimensioni ridotte del veicolo.

I Giudici di primo e secondo grado concordano nel riconoscere l’aggravante al semplice reato di rapina: gli spazi ridotti della vettura ostacolerebbero infatti una possibile difesa delle persone offese.

Il riconoscimento dell’aggravante viene contestato dal difensore del rapinatore.

Secondo l’avvocato il solo fatto che il suo assistito «si sia posizionato nel sedile posteriore ed abbia avuto il controllo della situazione» non basta alla configurazione dell’aggravante prevista dal Codice Penale in caso di «luogo tale da ostacolare la difesa» delle vittime.

La Suprema Corte afferma che l’aggravante è prevista dal Codice Penale quando «la rapina viene commessa in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

Nel caso di specie è chiara la vulnerabilità delle vittime di fronte all’azione del rapinatore che avvantaggiato dal posizionamento sul sedile posteriore ha avuto «il controllo completo della situazione».
Le persone offese non hanno avuto alcuna possibilità di reazione e ciò è un concreto elemento che denota la loro vulnerabilità.

Con la sentenza n. 33839/20 del 30 novembre la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2000 euro in favore della Cassa delle Ammende.